Art. 5.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per gli indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme di cui all'articolo 6 e con erogazioni annuali da parte dello Stato, calcolate sulla differenza tra l'importo totale degli indennizzi da erogare nell'anno in corso, di cui all'articolo 4, comma 2, e l'importo derivante dall'otto per mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati dell'anno finanziario precedente.